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Campagna Promotori Messaggio Lula Legge 269-3/10/98 Commento alla legge   4 Settembre 2010

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Campagna italiana contro il turismo sessuale - brevi cenni sulla legislazione penale italiana in materia alla luce della legge 3 agosto 1998 n. 269.

1. Introduzione

Va, innanzitutto, precisato che il testo normativo in esame ha fatto parte di un intervento più generale da parte del nostro legislatore per dare risposta alla crescente sensibilità verso l'infanzia e verso l'esigenza di tutela della libertà e dignità della persona.

In questo quadro si è inserita la Legge 3 agosto 1998, n. 269 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185) - "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", all'origine della quale vi è l'impegno assunto dall'Italia con la sottoscrizione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stipulata il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176.

Le disposizioni normative introdotte con detta legge sono andate a rinforzare la repressione penale delle condotte lesive della libertà personale e sessuale degli individui e della libertà psico-fisica dei minori anche mediante l'introduzione di nuove fattispecie delittuose come quelle di cui agli articoli: 600 bis cod. pen. (Prostituzione minorile); 600 ter cod. pen. (Pornografia minorile); 600 quater cod. pen. (Detenzione di materiale pornografico) e 600 quinquies cod. pen. (Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).

2. Il c.d. "Turismo sessuale"

Tra le novità introdotte dalla legge n. 269/98 vi è, come detto, l'inserimento del delitto di "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (cfr. art. 5 legge n. 269/98) introdotto nel codice penale all'art. 600 quinquies.

La norma ha previsto che "Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €uro 15.493 ad €uro 154.937".

Inoltre il successivo art. 600 sexies cod. pen. ha previsto, come aggravante specifica del reato su illustrato, il caso in cui il fatto venga commesso a danno di un minore degli anni 14, prevedendo allora un aumento della pena prevista da 1/3 alla metà ed infine l'art. 600 septies cod. pen. ha previsto, quale pena accessoria in caso di condanna, la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata al delitto illustrato sopra nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione amministrativa.

Dall'esame dell'art. 600 quinquies cod. pen. che qui interessa, emergono alcuni aspetti da sottolineare:

  1. ciò che viene punito è sia l'organizzazione (intesa come iniziativa e programmazione), che la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile;
  2. la punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi. Non è prevista, invece, la punibilità di chi aderisce al viaggio anche se nella sola prenotazione del viaggio può ravvisarsi un atto idoneo e non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione minorile e quindi l'utente, anche senza poi fruire dell'attività di prostituzione minorile, può rispondere del reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. nella forma del tentativo;
  3. non è necessario che la propaganda per la finalità detta sia palesata apertamente, ma è sufficiente che lo scopo del viaggio sia sufficientemente spiegato ai clienti;
  4. la condotta prevista dal codice è punibile anche quando la fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile non sia lo scopo principale del viaggio ma una opportunità accessoria ed inoltre non è necessario che i minori da sfruttare sessualmente si trovino nel luogo di destinazione, ben potendo questi accompagnare i viaggiatori nel viaggio organizzato;
  5. infine, affinché il reato si consumi non è necessario che la finalità di fruizione della prostituzione minorile sia raggiunta essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di organizzare e propagandare un viaggio con quella finalità.

3. Fatti commessi all'estero.

Nel quadro di una lotta senza frontiere allo sfruttamento sessuale dei minori, l'art. 10 della legge n. 269/98 ha derogato al principio di territorialità sancendo un regime di punibilità incondizionata quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano e un sistema misto se il colpevole è uno straniero.

L'art. 604 cod. pen. recita "Le disposizioni di questa sezione (n.d.r. che prevede i reati di "riduzione in schiavitù", "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pedo-pornografico", "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", "tratta e commercio di schiavi") nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies (n.d.r. che riguardano i reati di "violenza sessuale", "atti sessuali con minorenne" e "corruzione di minorenne") si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In questo caso il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di Giustizia".

Per comprendere il carattere speciale di tale norma si ricorda che il principio di territorialità previsto dal codice penale prevede che si possa essere puniti in base alla legge italiana soltanto nel caso in cui venga commesso, da parte di chiunque (cittadino italiano o straniero), un reato nel territorio italiano.

Le eccezioni a tale principio, precedenti all'entrata in vigore della legge n. 269/98, riguardavano casi particolari di reati commessi all'estero, come ad esempio quelli contro lo Stato italiano, di contraffazione di timbri o falsificazioni di monete dello Stato o delitti politici. Inoltre si poteva essere condannati in base alla legge italiana anche per altri tipi di reati commessi all'estero al verificarsi, però, di alcune condizioni: a) permanenza dell'autore del reato commesso all'estero in Italia (salvi i casi di estradizione); b) richiesta di condanna secondo la legge italiana da parte del Ministro della Giustizia e c) pena prevista per il reato specifico non inferiore, nel minimo, ad anni 3 per i cittadini italiani.

Nel caso che stiamo affrontando, invece, è stata prevista una punibilità incondizionata se il fatto è commesso da un cittadino italiano poiché non è subordinata né alla richiesta del Ministro di Giustizia, né alla presenza del reo in Italia e né ad una determinata entità della pena prevista per il reato commesso.

4. Conclusione.

La legge in esame ha senz'altro fornito agli operatori della giustizia strumenti più idonei a contrastare i reati che offendono la libertà personale e sessuale dei cittadini italiani e stranieri e soprattutto la libertà psico-fisica dei minori e ne ha reso più adeguate le pene.

Rimane, però, una forte difficoltà di carattere processuale che incontrano i procedimenti penali relativi al reato di cui parliamo - difficoltà accentuata dalla diffusione di queste pratiche in paesi lontani dall'Italia - che è quella della prova della commissione del reato.

A tale fine infatti, non bastano certo, per sostenere la richiesta di una condanna penale così severa come quella prevista dall'art. 600 quinquies cod. pen., le sole testimonianze di coloro che assistono all'estero a queste infami pratiche di turismo sessuale.

Di tali difficoltà ne è conferma la circostanza che si sia avuto notizia solo recentemente di un procedimento, pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, nel quale per la prima volta, dall'entrata in vigore della legge n. 269/98, è in contestazione il reato di cui all'art. 600 quinquies cod. pen..

Per concludere va detto che, ancora una volta, non può essere richiesto alla sola legge penale di risolvere un problema innanzitutto di grave conflitto sociale e di criminalità e di sfruttamento, vanno senz'altro organizzate e sviluppate iniziative di coscientizzazione e di denuncia sociale che agiscano in via preventiva su coloro che, pensando di non far niente di male, decidono di concedersi una vacanza senza limiti.

Roma, 24 gennaio 2005

 

Avv. Antonio Isoldi

Avv. Marco Carlizzi

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